VILLA. Licenziata per aver nascosto precedente penale, insegnante reintegrata sul posto di lavoro

19 Giugno 2023
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Con importantissima pronuncia cautelare, la  n. 11936/2023 del 25/05/2023 che ha riformato, in toto, la precedente contraria  ordinanza del Giudice del Lavoro, il Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria, in composizione Collegiale, Presieduto dal Magistrato Relatore Dott. Antonio Salvati, ha censurato il licenziamento adottato dal MIUR nei confronti di una insegnante villese, F.Z., assistita dall’avv. Vito Crimi,  in servizio presso una Scuola di Reggio Calabria, ordinando “l’immediata reintegrazione nel posto di lavoro”.

La vicenda complessa nella sua evoluzione nasceva dall’avvio, nel lontano 12.11.2018, di un procedimento disciplinare nei confronti dell’insegnante per avere la stessa “in occasione del perfezionamento del contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto con decorrenza dal 24/10/2018 al 3/6/2019, sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiarazione sostitutiva di certificazioni ivi attestando “di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa”.

Circostanza, quest’ultima, però successivamente riscontrata dal MIUR come difforme da quanto contenuto nel Casellario Giudiziale, motivo per cui era stato avviato a carico della docente, per tale motivo, apposito procedimento penale, che veniva definito con Decreto penale di condanna del G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria del 25.1.2019, divenuto esecutivo in data 30.3.2019.

Veniva, pertanto, riattivato il procedimento disciplinare già sospeso, che si concludeva, il 15.11.2022, con l’irrogazione della già citata sanzione del licenziamento senza preavviso ex art. 55 quater co.1 lett. d) D.Lgs.165/2001.

Ritenendo però tale sanzione elevata a suo carico in difetto dei necessari presupposti di legge, l’insegnante si è determinata alla proposizione di ricorso cautelare d’urgenza ex art.700 c.p.c., che all’esito dell’integrarsi del contraddittorio con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, è stato rigettato con l’ordinanza reclamata.

Veniva proposto, pertanto, dalla ricorrente, Reclamo al Collegio del Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria, che, scandagliando nel dettaglio la fattispecie, accoglieva le doglianze del legale della insegnante, l’avv. Vito Crimi.

Il Tribunale ha considerato, infatti, che “Nell’ottica della valutazione dell’effettiva idoneità di tale scelta a ledere il rapporto di fiducia con l’Amministrazione, però, non risulta adeguatamente considerato da quest’ultima il ruolo del beneficio della non menzione ex art.175 c.p. che a suo tempo corredò tale condanna”.

Anche se non può dirsi che la docente fosse formalmente esonerata dall’obbligo di riferire di quest’ultima in sede di autodichiarazione (perché, come correttamente rilevato dal giudice di prima fase, l’art.24 co.8 D.P.R. 313/2002 nella versione introdotta dall’art.4 co.1 lett. b) D.Lgs. 122/2018 con la decorrenza temporale prevista dall’art.7 co.1, non si applica temporalmente alla dichiarazione della ricorrente), non si può non osservare che in capo alla stessa sussisteva un legittimo affidamento di fatto quanto all’irrilevanza di quel precedente penale.

Tale legittimo affidamento non può essere circostanza neutra rispetto al dubbio quanto alla necessità di dichiarare o meno, all’atto dell’assunzione presso una P.A., l’esistenza di una pregressa condanna: subita, peraltro, per reati sicuramente non di poco conto ma comunque commessi oltre vent’anni prima.

Concludeva il Collegio ritenendo che “L’esistenza di questo legittimo dubbio – corroborato dalla documentata esistenza di un certificato del Casellario Giudiziario nel quale addirittura non risultava nessuna trascrizione a carico della reclamante – è quindi idoneo a far ritenere la condotta della docente sicuramente non in linea con le prescrizioni normative ma, alla luce di tutte le circostanze di fatto fin qui richiamate, inidonea a determinare il non più recuperabile venir meno di un rapporto di fiducia con la P.A.

Che sussista del resto un nesso logico tra la non menzione ex art.175 c.p. e l’inesistenza di un obbligo di inserire nelle dichiarazioni sostitutive le sentenze di condanna corredate da tale previsione è in fondo dimostrato dalla stessa novella legislativa del 2018 dell’art.24 D.P.R. 313/2002”.

Pur dovendosi come detto escludere la diretta applicabilità ratione temporis di tale disposizione alla dichiarazione della reclamante, è infatti evidente che a mezzo di quest’ultima il legislatore abbia inteso raccordare gli effetti della non menzione con la disciplina delle cd. autodichiarazioni in materia di condanne penali, escludendo che a seguito della prima potesse considerarsi ancora sussistente l’obbligo di farne menzione nelle dichiarazioni sostitutive dell’interessato.

Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, è stato ritenuto sussistente il fumus boni juris con riferimento alla sproporzione tra la condotta tenuta dalla reclamante e il licenziamento disciplinare comminatole (sanzione, come noto, da considerarsi sempre e comunque come extrema ratio in un’ottica di valori costituzionalmente orientati: Corte Cost., 188/2020).

Quanto al periculum in mora, esso è stato ritenuto sussistente con riferimento sia alla chiesta declaratoria di inefficacia del licenziamento, sia alle – parimenti lamentate – conseguenze di carattere economico.

Tale pericolo di danno grave e non più integralmente risarcibile è stato individuato in primo luogo nelle conseguenze negative che la reclamante patisce a seguito dell’estromissione dal lavoro: e questo non solo e non tanto sul piano economico ma anche su quello della “crescita umana, sociale e culturale” e dello “stesso sviluppo della persona umana nella comunità di lavoro”.

L’insegnante, pertanto, ha visti riconosciuti i propri diritti, lesi nell’accaduto, ed è stata già reinserita sul posto di lavoro, con contestuale condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative.

Il MIUR resistente è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore della reclamante, nonché le spese di lite.

Si tratta di una pronuncia di rilievo, che rappresenta un precedente innovativo nell’ambito della materia, destinato a far giurisprudenza.

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