VILLA SAN GIOVANNI. Unione consumatori al commissario Iorio: «Sospendere gli avvisi di accertamento Tares e Tari illegittimi». Comune e Sogert nel mirino

10 Gennaio 2017
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VILLA SAN GIOVANNI – Di seguito il comunicato dell’Unione Consumatori Calabria a firma del presidente Saverio Cucoco: L’UNC Calabria a mezzo del proprio presidente regionale Avv. Saverio Cuoco si rivolge direttamente al Commissario del Comune di Villa San Giovanni Dott. Gerlando Iorio per chiedere preliminarmente la sospensione dei pagamenti relativi agli avvisi di accertamento della TA.R.ES-TA.RI, palesemente illegittimi e come già manifestato in precedenza, la revisione dell’intero sistema tributario del Comune, al fine di garantire procedure regolari a tutela dei cittadini-contribuenti sempre più vessati da richieste di pagamenti illeciti.

E’ quanto sta avvenendo in questi giorni a Villa San Giovanni con la notifica degli avvisi di accertamento relativi alla TA.R.ES. – TA.RI. degli anni 2011,2012,2013,2014 e 2015, dopo le contestazioni elevate in precedenza dalla stessa Unione Nazionale Consumatori che hanno riguardato la TOSAP e l’imposta comunale sulla pubblicità.

In tema di TARES, la normativa di riferimento (D.Lgs. n° 504/92), prevede che i soggetti interessati presentino al comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

Nel caso di omessa denuncia TARES, per gli anni successivi a quello della violazione, si applica la sanzione ridotta in virtù del principio della continuazione, infatti in conformità all’art. 12 del DLgs. 472/97, si rileva come non si possa effettivamente applicare il cumulo materiale, ovvero reiterare la sanzione piena per tutte le annualità in cui si è manifestata l’omissione, come ha erroneamente operato il Comune di Villa San Giovanni, bensì si dovrà procedere ad applicare la sanzione base e poi aumentarla una tantum di un importo che va dalla metà al triplo.

Tale condotta illegittima dell’Ufficio Tributi del Comune di Villa San Giovanni è in contrasto non solo, come già rappresentato, con la normativa vigente, ma anche con la giurisprudenza costante, che sia attraverso le varie sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie, sia con le univoche sentenze della Corte di Cassazione del passato e di recente emanazione (anno 2016), hanno sostenuto e ribadito l’orientamento giurisprudenziale consolidato che, in caso di omessa denuncia Tarsu  protratta per più di una annualità d’imposta, la sanzione applicabile deve essere unica, da determinare attraverso l’istituto del cumulo giuridico (ossia una sola sanzione quella base, aumentata dal 50 per cento al triplo), commisurata sulla base della valutazione eseguita ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 472/97, cioè sulla base della personalità del trasgressore e della pericolosità e gravità del comportamento, tenuto conto sia degli anni d’imposta coinvolti nella continuazione, sia della reale consistenza del danno prodotto.

La stessa Corte di Cassazione ha chiarito ulteriormente che: se l’omessa dichiarazione si protrae per più anni, il comportamento omissivo deve essere necessariamente sanzionato per tutte le annualità per cui si protrae, in quanto a ciascuno degli anni solari, corrisponde un’autonoma obbligazione che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell’imposta, ma anche per il mancato adempimento dichiarativo, ma in ogni caso in tema di violazioni della stessa indole, che vengono commesse in periodi d’imposta diversi, è orientamento costante della Corte che si debba applicare la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l’istituto della continuazione. 

Infine l’Unione Nazionale Consumatori Calabria si rivolge espressamente ai responsabili dell’Ufficio Tributi di Villa San Giovanni per proporre la seguente domanda: chi ha autorizzato la SOGERT S.p.a. a irrogare le sanzioni per tutti i cinque anni?

E’ evidente che la SOGERT. S.p.a., applicando le sanzioni per ogni anno di omessa denuncia, riscuote un aggio maggiore rispetto all’applicazione della sanzione per un solo anno, come correttamente dovrebbe essere applicata.

In conclusione sulla base di quanto esposto e per evitare prevedibili contenziosi dall’esito scontato, l’Unione Nazionale Consumatori Calabria chiede al Commissario del Comune di Villa San Giovanni di sospendere con decorrenza immediata, (per non fare decorrere i termini per proporre ricorso alla Commissione Tributaria), tutti gli avvisi di accertamento TARES-TARI per omessa dichiarazione e procedere con la consequenziale rettifica applicando la sanzione unica, in conformità all’istituto del cumulo giuridico, per consentire ai cittadini Villesi di poter esercitare legittimamente e correttamente una volta rettificati tali avvisi, l’adesione all’avviso di accertamento con conseguente riduzione della sanzione ad un terzo della stessa.

L’associazione manifesta infine la propria disponibilità a collaborare con il Commissario, fornendo il proprio contributo finalizzato alla risoluzione dei molteplici problemi che affliggono il sistema fiscale-tributario della città di Villa San Giovanni.

                                                                                 

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