BAGNARA – La normativa antimafia parla chiaro e altrettanto chiaro è il segnale lanciato giorni addietro dalla giunta Frosina. Con l’approvazione della delibera n. 42/2017, infatti, l’amministrazione comunale bagnarese incalza i vertici degli uffici di palazzo “San Nicola” a osservare in toto l’articolo 100 del D.Lgs. 159 del 2011 (“Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”): “L’Ente locale, sciolto ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, – recita l’articolo – deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l’informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all’approvazione o all’autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell’art. 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi”.
In particolare, l’obbligo quinquennale che il Comune eredita dallo scioglimento per mafia del 14 aprile 2015 riguarda le seguenti concessioni o autorizzazioni: licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali; concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso; attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali; licenze per detenzione e porto d’armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.
Davanti a un elenco così lungo e appetibile, dunque, l’esecutivo guidato dal sindaco Gregorio Frosina ha ritenuto di dover «richiamare l’attenzione dei Responsabili di Unità Organizzative Complesse e dei Responsabili dei Procedimenti sulla necessità di garantire il pieno rispetto della normativa antimafia sopra richiamata, sollecitandoli ad attestare nell’atto finale l’assolvimento dell’obbligo di acquisizione della documentazione antimafia con le modalità stabilite dal D. Lgs. 259 del 2011 e mediante consultazione del sistema informatizzato per il rilascio della certificazione antimafia (Si.Ce.Ant./Ddna)», con l’invito a divulgare la delibera anche ai responsabili del procedimento dagli stessi nominati.
Fr.Me.
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